D.M. 10/03/1998 + D.Lgs. 81/2008 + D.M. 02/09/2021 Codice PI
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Classifica le attività in rischio basso, medio, alto. Obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio, formare gli addetti e predisporre misure di prevenzione e protezione adeguate.
Art. 46: obbligo di valutazione del rischio incendio in tutti i luoghi di lavoro. Il DVR deve contenere la valutazione del rischio incendio. Obbligo di designare addetti antincendio e pronto soccorso, redigere piano di emergenza, effettuare prove di evacuazione.
Aggiorna e sostituisce molte norme previgenti per le attività soggette a controllo VVF. Introduce le "strategie antincendio" (reazione, resistenza, esodo, gestione sicurezza, operatività VVF). I corsi per addetti antincendio sono aggiornati: rischio basso 4h, medio 8h, alto 16h.
Il "Codice" di prevenzione incendi — approccio prestazionale alternativo alle regole tecniche verticali. Applicabile su base volontaria per le attività soggette a CPI.
🟢 RISCHIO BASSO — Attività in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di incendi.
🟡 RISCHIO MEDIO — Attività in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione è da ritenersi limitata.
🔴 RISCHIO ALTO — Attività in cui sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nelle quali è possibile la rapida propagazione delle fiamme con gravi pericoli per le persone.
Rischio basso: corso 4 ore — aggiornamento ogni 3 anni 2h
Rischio medio: corso 8 ore — aggiornamento ogni 3 anni 5h
Rischio alto: corso 16 ore — aggiornamento ogni 3 anni 8h + esercitazione pratica VVF